PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

In Italia tirocini e stage sono regolati dal D.M. 142/98, che definisce ambiti e modalità applicative dell’art. 18 della L. 196/97 (“pacchetto Treu”) e ne individua la finalità nel “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

I tirocini, distinti tra tirocini formativi e di orientamento, sono attività di formazione tramite lavoro. Il tirocinio formativo (o curriculare), previsto dal piano di studi, è effettuato durante lo svolgimento degli studi (ossia prima del loro completamento) e mira ad integrare le conoscenze acquisite con la frequenza ai corsi universitari, mediante l’acquisizione di esperienze professionali.

Uno degli elementi più rilevanti nella riorganizzazione della didattica introdotta dalla riforma universitaria ex D.M. 509 e successive modifiche, è l’attenzione riservata alle attività formative diverse dalle classiche lezioni frontali.
I tirocini rivestono, nell’ambito della didattica non frontale, un ruolo assolutamente centrale, proprio come elemento di raccordo fra l’università e il mondo del lavoro.

A fronte di questo accrescimento continuo di studenti che fruiscono dell’esperienza di tirocinio ora divenuta obbligatoria, è necessario avviare una riflessione sul significato che tale esperienza riveste per gli allievi, ma anche per i docenti e il personale universitario che a vari livelli risulta coinvolto in questa esperienza, allo scopo di renderla un’esperienza qualitativamente valida.

In quest’ottica si rimanda alla Linea Guida interna “La costruzione del tirocinio come esperienza formativa: tra teoria e prassi alla ricerca della qualità”.